Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzazione delle maggiori entrate tributarie realizzate nel 2007 e derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, ai sensi di quanto disposto dal secondo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.